Innanzitutto: è possibile l’acquisto?
Può succedere di acquistare una casa con un abuso edilizio non sanato. Spesso, in realtà, l’acquirente ne è totalmente ignaro. Ma il fatto rimane: consciamente o meno, il proprietario precedente potrebbe non aver condonato o sistemato uno o anche più abusi. Riguardo alle dinamiche strettamente inerenti al solo acquisto, la Cassazione si è già espressa:
- chi compra una casa con un abuso edilizio non sanato non rischia condanne se dimostra la sua estraneità all’illecito;
- potrebbe andare incontro a condanna qualora si accertasse il suo coinvolgimento nella realizzazione della costruzione abusiva o delle difformità.
Difatti le norme sull’abuso edilizio puniscono i responsabili diretti, che possono essere:
- il titolare del premesso di costruire;
- il committente dei lavori;
- il costruttore;
- il direttore dei lavori;
- l’acquirente (a patto che sia coinvolto nella costruzione e a conoscenza dell’abuso).
Scoprire un abuso edilizio in casa dopo l’acquisto
Anche in tal caso, il nuovo proprietario non rischia alcuna condanna. Tuttavia, dovrà adoperarsi affinché l’abuso venga rimosso o sanato secondo le normative vigenti. La giurisprudenza, infatti, segue da anni la prassi secondo cui può rispondere di un abuso edilizio non soltanto il suo diretto autore, ma anche chi acquista, soprattutto quando l’abuso è evidente e marcato, o rilevabile dagli atti e dai titoli. Sempre da un punto di vista legale, il nuovo proprietario dovrà provare di aver preventivamente fatto tutto quanto era nelle sue possibilità per sincerarsi che l’immobile fosse realmente conforme al bene immobile progettato e approvato.
Quando si rischia un’accusa
Secondo la legge, un abuso edilizio si configura quando viene realizzata un’opera su un suolo non edificabile, ovvero quando un soggetto realizza una costruzione in assenza di autorizzazione amministrativa o in mancanza di dichiarazione dell’inizio di attività. I responsabili sono tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e alle spese per l’esecuzione in danno in caso di demolizione. Infine, se responsabile, il direttore dei lavori è passibile di sospensione dall’albo da 3 mesi a 2 anni.
Per continuare a rimanere sempre aggiornato su tutte le novità del mondo immobiliare, seguici sulla nostra pagina Facebook e dai un occhio ai nostri altri articoli sul blog!