La cessione del credito: cosa c’è da sapere

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LA CESSIONE DEL CREDITO: CHE COS’È?

La cessione del credito è un accordo attraverso il quale viene ceduto il diritto di credito di un soggetto ad un terzo, che in questo modo può procedere alla riscossione nei confronti del debitore ceduto. I soggetti coinvolti in questo contratto, quindi sono tre:

  • il cedente, cioè il creditore che cede il proprio diritto;
  • il cessionario, quindi il soggetto terzo verso quale il credito viene trasferito (i fornitori che realizzano l’intervento, parenti, società, enti o professionisti, istituti di credito e intermediari finanziari)
  • il ceduto, ossia il debitore.

LA CESSIONE DEL CREDITO E I BONUS EDILIZI

La cessione del credito fino al 31 dicembre 2024 si può esercitare per:

  • riqualificazione energetica (Ecobonus e Sismabonus)
  • ristrutturazione edilizia (Bonus ristrutturazione)
  • recupero o restauro delle facciate (Bonus facciate)
  • installazione di impianti fotovoltaici
  • installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici
  • recupero del patrimonio edilizio (realizzazione di box o posti auto pertinenziali)

e, fino al 2025, per:

  • Superbonus 110% per lavori trainati e trainanti.

LE NOVITÀ DEL 2022 SULLA CESSIONE DEL CREDITO

Il decreto legge “Misure urgenti per il contrasto alle frodi in materia edilizia e sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili” ha stabilito che in tutto il credito si può cedere 3 volte: la prima è “libera”, mentre la seconda e la terza possono riguardare esclusivamente le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione.

Inoltre le cessioni parziali del credito dal 1° maggio non sono più possibili; l’Agenzia delle Entrate assegna un codice identificativo univoco alla somma ceduta, che diventa di conseguenza “indivisibile”.

I PASSAGGI DA SEGUIRE PER CEDERE IL CREDITO D’IMPOSTA

Per accedere alla cessione del credito bisogna ottenere sia il visto di conformità da parte di un Caf o di un professionista abilitato sia l’asseverazione di un tecnico che confermi la congruità delle spese. Dopodiché:

  • la comunicazione relativa alla cessione del credito va inviata al sito dell’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese (può essere fatto dal beneficiario della detrazione o da un Caf/professionista abilitato);
  • per il Bonus facciate, il Superbonus 110% e le spese superiori ai 10mila euro, la comunicazione deve essere fatta dal Caf o da un tecnico abilitato all’apposizione del visto di conformità;
  • per scaricare il modello da inviare all’Agenzia delle Entrate si effettua il login tramite Spid, si seleziona “servizi per”, “comunicare” e quindi “comunicazione opzione cessione/sconto”;
  • entro 5 giorni dall’invio della comunicazione si riceve la ricevuta di conferma o di scarto della richiesta.

LA CESSIONE DEL CREDITO CONVIENE?

Innanzitutto, con la fruizione diretta delle detrazioni fiscali si recupera tutto il valore nominale, ma in un arco di tempo che varia fra i 5 e i 10 anni, mentre scegliendo la cessione del credito avremo subito indietro l’80% del valore nominale.

Dopodiché, premesso che la cessione del credito è l’unica opzione (insieme allo sconto in fattura) per le partite Iva forfettarie e per tutti coloro che percepiscono solo redditi soggetti a tassazione separata o imposta sostitutiva, in generale possiamo affermare che conviene agli incapienti, cioè ai soggetti che non sono tenuti a pagare l’Irpef perché hanno un reddito troppo basso, o a chi, pur pagando l’Irpef, non ha sufficiente capienza fiscale e si troverebbe impossibilitato a fruire dei bonus edilizi come detrazione.

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