L’immobile con difformità urbanistiche
È tutto pronto, mancano solo pochi giorni al rogito, ma ecco che salta fuori l’inghippo: l’immobile oggetto della trattative presenta delle difformità urbanistiche che ovviamente il venditore non si era premurato di illustrare preventivamente. Sarà il caso, allora, in veste di potenziale acquirente, di non proseguire più con l’acquisto della casa? E come verificare, poi, che ci sia la possibilità di sanare gli abusi edilizi esistenti? O, ancora, mettendoci nei panni del venditore: è fattibile cedere un immobile con difformità urbanistiche? Vediamo di rispondere a qualche quesito.
Immobile con difformità urbanistiche: come venderlo?
Diverse sedi giudiziarie hanno già affrontato situazioni del genere, perché per nulla infrequenti. E la risposta a una delle domande, stando alle normative attualmente vigenti, è sicura e unanime: non vi è alcun dubbio circa l’impossibilità di vendere un immobile che presenta abusi edilizi di dimensioni rilevanti. Questo criterio è valido anche per valutare gli atti notarili già firmati e registrati dalle parti in causa: il rischio è quello che possano risultare nulli. La legge prevede, infatti, che una proprietà immobiliare possa essere ceduta o donata solo se il soggetto venditore ha presentato tutta la documentazione relativa alle concessioni e ai permessi edilizi, tra cui anche le sanatorie predisposte dai tecnici del catasto per le difformità urbanistiche.
Abusi edilizi gravi e conclusioni
Ci sono dei casi, tuttavia, in cui l’abuso edilizio è considerato di un’entità talmente importante da compromettere totalmente l’atto di compravendita. L’esempio più comune è quello dell’appartamento costruito senza titoli edilizi rilasciati dagli uffici del Comune. E, allo stesso modo, viene considerata una difformità urbanistica pesante quella in cui i lavori di costruzione si distaccano completamente dai permessi ricevuti. Ma in tutti gli altri casi la legge consente al proprietario di un immobile di venderlo anche qualora sussistano delle irregolarità, purché la parte acquirente ne sia stata messa a conoscenza. Comunque, nel caso in cui ciò non sia avvenuto, il compratore potrà richiedere un valore pari a due volte la caparra versata come parziale copertura per il danno ricevuto.
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